Il progetto di un’opera di ingegneria civile può essere avviato nel momento in cui è stato effettuato uno studio di fattibilità dell’opera stessa.
Il codice degli appalti (legge 163/2006) e la precedente Legge Merloni (legge 109/94) istituiva l’obbligo di redigere gli studi di fattibilità, da parte dell’amministrazione pubblica. Lo studio di fattibilità ha lo scopo di verificare la concreta possibilità di un investimento a soddisfare una determinata domanda di beni e servizi. In particolare la norma specifica che prima che venga accettato il programma triennale, gli studi devono individuare gli interventi idonei al soddisfacimento delle esigenze definendone le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali e sociali. Lo studio di fattibilità rappresenta allora il certificato di utilità di un investimento e realizzazione di opere, che hanno un costo complessivo maggiore di 10 milioni di euro.
La fase successiva è costituita dalla progettazione, che rappresenta la definizione compiuta dell’opera da realizzare. La legge 11 Febbraio 1994 n°109 (Legge Merloni) ha articolato la progettazione la progettazione di opere pubbliche in tre livelli di progressivo approfondimento tecnico: preliminare, definitivo ed esecutivo.
Il progetto preliminare stabilisce e documenta la fattibilità dell’opera sotto aspetti tecnici ed economici. Il progetto preliminare deve contenere:
· relazione illustrativa che specifica l’intervento da realizzare, i tempi massimi preventivabili dalla progettazione al collaudo, l’intervento di accertamento della disponibilità delle aree, i modi di acquisirli, la fattibilità degli interventi, le fonti di finanziamento attivabili e l’eventuale articolazione in lotti fruibili e funzionali;
· relazione tecnica, che contiene le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e uno studio di prefattibilità ambientale
· indagini geologiche, idrologiche ed archeologiche preliminari,
· schemi grafici finalizzati alla localizzazione delle opere rispetto ad uno stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistica, attraverso delle planimetrie generali
· calcolo di massima della spesa da sostenere ottenuto distinguendo le somme a disposizione del committente, la cui valutazione di massima è rimessa al responsabile del procedimento, e costo dei lavori.
Il progetto definitivo deve descrivere l’opera in maniera compiuta; deve contenere:
· relazione descrittiva, che documenta la rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento;
· relazioni specialistiche geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica;
· studio di impatto ambientale;
· calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
· elaborati grafici in scala 1:100;
· disciplinare descrittivo e prestazionale che deve precisare i contenuti prestazionali degli elementi tecnici previsti dal progetto e descriverli dal punto di vista metrico, estetico e dimensionale;
· Piano particellare di esproprio, redatto in base alle mappe catastali aggiornate e deve contenere anche gli interventi eventualmente necessari per attraversamenti, deviazioni di strade e di corsi d’acqua, eventuali zone di rispetto da sottoporre a vincoli;
· computo metrico estimativo;
· Quadro economico
La differenza rispetto al progetto preliminare è insita nell’individuazione dell’opera in ogni sua parte e dei metodi di realizzazione.
Il progetto esecutivo definisce i tempi e modi, in cui deve essere realizzata l’opera in tutte le sue parti. Il progetto esecutivo deve contenere:
· relazioni specialistiche;
· elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti, di ripristino e di miglioramento ambientale;
· calcolo esecutivo delle strutture e degli impianti;
· piani di manutenzione dell’opera nelle sue parti;
· piani di sicurezza e coordinamento;
· computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
· crono programma;
· elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;
· quadro di incidenza della percentuale delle quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera
· schema d’appalto e capitolato speciale d’appalto.
Team Onjob21
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