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mercoledì 27 giugno 2012

Finanziamento Microimpresa - Stipula del Contratto di finanziamento ed erogazione

Alla valutazione della domanda, fa seguito la Delibera di Non Accoglibilità, di Ammissione o Non ammissione alle agevolazioni.
In caso di esito positivo si procede alla stipula del Contratto di Concessione delle Agevolazioni.


Modalità di erogazione

In generale è prevista l’erogazione in due soluzioni, un anticipo e un saldo. Per quanto riguarda gli investimenti, al momento della stipula del contratto di finanziamento, è possibile richiedere un anticipo pari al 20% del totale delle agevolazioni per gli investimenti. Il saldo sarà erogato in un’unica soluzione, una volta completati gli stessi, anche sulla base di fatture che possono essere quietanzate (pagate) successivamente all’erogazione del saldo. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento; entro lo stesso termine dovrà essere presentata la richiesta del saldo per le relative spese, pena la revoca del finanziamento concesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo in caso di gravi e documentati impedimenti. Per quanto riguarda la gestione, è possibile richiedere un anticipo, pari al 30% delle spese previste; il saldo sarà erogato, a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, delle fatture quietanzate. La richiesta di rimborso delle spese di gestione del primo anno di attività dovrà essere presentata entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Team Onjob21

Presentazione della domanda - Agevolazioni Microimpresa

Il percorso per ottenere le agevolazioni prevede la presentazione di una domanda, che dovrà contenere indicazioni in merito alla società proponente e all’idea imprenditoriale, nonché alcuni allegati che attestano l’esistenza dei requisiti di legge e il rispetto delle normative sulla tutela della privacy e sull’antiriciclaggio.

Iter di valutazione

Valutazione della domanda

La valutazione della domanda prevede le seguenti verifiche:
- la verifica formale (preliminare) della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza di quei requisiti la cui assenza pregiudica direttamente ed oggettivamente la possibilità di accedere ai benefici di legge (requisiti di accoglibilità)
- la verifica di merito - basata sui criteri fissati dal CIPE, che riguardano la coerenza tra il profilo del proponente e l'idea imprenditoriale, la fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa e, infine, la sua cantierabilità, ovvero l'effettiva e immediata realizzabilità - articolata in due fasi:

1. l’analisi della domanda presentata;
2. un colloquio con l’intera compagine sociale, che verterà sulle seguenti aree tematiche di approfondimento: competenze, mercato, aspetti gestionali, aspetti economici e finanziari. La mancata partecipazione al colloquio, anche di uno soltanto dei soci, nelle date che verranno comunicate dall'Agenzia nazionale comporterà il rigetto della domanda.
Si sottolinea che i soci, ovvero il solo Legale Rappresentante se previsto dalla normativa, devono possedere al momento della presentazione della domanda i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per il regolare avvio dell’attività.
L’iter istruttorio seguirà le norme della legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il procedimento di valutazione sarà concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda, ovvero della documentazione integrativa richiesta, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 31marzo 1998, n.123.

Team Onjob21