Il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 Agosto 2011 n°151, è atto a regolamentare e semplificare i procedimenti per la prevenzione incendi.
Il DPR 151/2011 ha come obbiettivo principale quello di regolamentare e soprattutto semplificare tutti i procedimenti relativi alla protezione dagli incendi, si occupa principalmente di tutte quelle attività che mostrano un rischio molto elevato, differenziandole appunto da quelle che mostrano dei rischi meno elevati o addirittura inesistenti.
Mediante questo decreto le aziende produttive sono state suddivise in tre categorie A,B e C; tale suddivisione è stata effettuata sulla base del livello di rischio incendi, tenendo presente tutte le attività che mostrano tali rischi. In allegato al DPR 151 è infatti presente la lista completa di tutte quelle attività che necessitano di essere sottoposte a controllo di prevenzione incendi.
La suddivisione è sostanziale, in quanto si differenziano i procedimenti atti all'autorizzazione di inizio attività e alla documentazione da produrre, nonché per i controlli che verranno effettuati in corso d'opera e successivamente all'inizio delle attività.
Per quanto concerne le attività di tipo A, esse come viene definito dal decreto sono caratterizzate da un basso livello di rischio, quelle B sono caratterizzate da un rischio medio mentre le C sono caratterizzate da un rischio elevato.
Le procedure si differenziano a seconda della categoria di attività, infatti per la categoria A non è necessaria la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco, mentre va effettuata solamente una dichiarazione di inizio attività (S.C.I.A.). Per quello che riguarda invece le categorie B e C, va effettuata una valutazione del progetto a cui potrà avere seguito l'autorizzazione di inizio attività.
Team Onjob21
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